Art. 38
Fornitura di assicurazione da parte di un soggetto terzo
In vigore dal 14 mar 2018
Fornitura di assicurazione da parte di un soggetto terzo
1. Al fine di verificare che la copertura assicurativa ai fini dei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA sia fornita da un soggetto terzo, come previsto all', lettera b), le autorità competenti confermano, sulla base della visione complessiva della situazione consolidata dell'ente di cui all', paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013, che né l'ente né alcun altro dei soggetti inclusi nel consolidamento detenga una partecipazione o una partecipazione qualificata di cui all', paragrafo 1, punti 35 e 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, nella parte che fornisce l'assicurazione.
2. Se i requisiti di cui al paragrafo 1 sono parzialmente soddisfatti, solo la parte dell'assicurazione fornita di cui è responsabile in ultima istanza un soggetto terzo ammissibile, in virtù del fatto che il rischio è effettivamente trasferito al di fuori dei soggetti consolidati, è considerata un'assicurazione fornita da un soggetto terzo.
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