Art. 40
Processo di classificazione del rischio assicurativo
In vigore dal 14 mar 2018
Processo di classificazione del rischio assicurativo
1. Al fine di verificare che la copertura assicurativa corrisponda al profilo di rischio dell'ente, come previsto all', lettera d), punto i), le autorità competenti confermano che l'ente ha svolto un processo di classificazione dei rischi assicurativi ben fondato e documentato mediante il quale l'ente elabora una copertura assicurativa coerente con la probabilità e l'impatto di tutte le perdite da rischio operativo che potrebbe subire.
2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti confermano che l'ente è conforme almeno alle seguenti disposizioni:
a)
stima la probabilità di recupero dell'assicurazione e la possibile tempistica per il ricevimento dei risarcimenti dagli assicuratori, in particolare la probabilità che il sinistro sia oggetto di contenzioso, la durata di tale processo e gli attuali tassi e termini di liquidazione, sulla base dell'esperienza del gruppo di gestione del rischio assicurativo, con il sostegno, se necessario, di idonee consulenze esterne, in particolare di consulenti per la gestione dei sinistri, intermediari e imprese di assicurazione;
b)
utilizza le stime risultanti dalla lettera a) per valutare l'intervento dell'assicurazione in seguito ad un evento di perdita da rischio operativo e struttura questo processo al fine di valutare la risposta dell'assicurazione per tutti i dati pertinenti relativi alle perdite e allo scenario inseriti nel sistema di misurazione del rischio operativo;
c)
associa le polizze di assicurazione, in funzione della valutazione risultante dalla lettera b), ai rischi operativi dell'ente stesso con il massimo livello di dettaglio, ricorrendo a tutte le fonti di informazione disponibili, compresi dati interni, dati esterni, stime e ipotesi;
d)
impiega competenze adeguate ed effettua tale classificazione in modo trasparente e coerente;
e)
assegna la ponderazione appropriata alla performance passata e attesa dell'assicurazione mediante una valutazione delle componenti della polizza di assicurazione;
f)
ottiene l'approvazione formale dell'organo o del comitato preposto ai rischi appropriato;
g)
riesamina periodicamente il processo di classificazione delle assicurazioni.
Storico versioni
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