Art. 42

Allineamento del calcolo dell'attenuazione del rischio al profilo di rischio operativo

In vigore dal 14 mar 2018
Allineamento del calcolo dell'attenuazione del rischio al profilo di rischio operativo Al fine di verificare che il calcolo dell'attenuazione del rischio sia tempestivamente allineato al profilo di rischio operativo dell'ente, come previsto all', lettera d), punto iii), le autorità competenti confermano almeno quanto segue: a) l'ente ha riesaminato l'uso delle assicurazioni e ha ricalcolato i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, a seconda dei casi, se la natura dell'assicurazione è cambiata in modo significativo o qualora vi sia un cambiamento sostanziale nel profilo di rischio operativo dell'ente; b) se si sono verificare perdite significative che incidono sulla copertura assicurativa, l'ente ricalcola i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA con un ulteriore margine di prudenza; c) in caso di cessazione o riduzione inattesa della copertura assicurativa, l'ente è pronto a sostituire immediatamente la polizza di assicurazione con una avente termini, condizioni e copertura equivalenti o migliori, o ad aumentare i suoi requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA ad un livello al lordo dei recuperi assicurativi; d) l'ente calcola il capitale al lordo e al netto dei recuperi assicurativi, ad un livello di granularità tale che qualsiasi erosione dell'importo dell'assicurazione disponibile, anche dovuta al risarcimento di una perdita significativa, o cambiamento della copertura assicurativa, possa essere immediatamente riconosciuto ai fini dei suoi effetti sui requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA.
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Allineamento del calcolo dell'attenuazione del rischio al profilo di rischio operativo (Art. 42 Regolamento (UE) 2018/959) — Testo vigente | Portale Normativo