Art. 43

Integrazione di tutti gli elementi pertinenti

In vigore dal 14 mar 2018
Integrazione di tutti gli elementi pertinenti 1.   Al fine di verificare che la metodologia dell'ente per il riconoscimento dell'assicurazione integri tutti gli elementi pertinenti mediante l'applicazione di coefficienti di sconto o di scarto all'ammontare dell'assicurazione riconosciuto, come previsto all', lettera e), le autorità competenti confermano almeno quanto segue: a) l'ente analizza i vari fattori per i quali il fornitore dell'assicurazione rischia di non operare i risarcimenti attesi e che riducono l'efficacia del trasferimento del rischio, tra cui la capacità dell'assicuratore di risarcire in maniera tempestiva e la capacità dell'ente di individuare, analizzare e comunicare il sinistro in modo tempestivo; b) l'ente analizza in che modo i vari fattori di cui alla lettera a) hanno inciso in passato sull'effetto dell'assicurazione di attenuare il profilo di rischio operativo e il modo in cui potrebbero incidere sullo stesso in futuro; c) l'ente rispecchia le incertezze di cui alla lettera a) nei requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA mediante l'applicazione di coefficienti di scarto opportunamente prudenti; d) l'ente tiene debitamente conto delle caratteristiche delle polizze assicurative, in particolare se la polizza copre soltanto le perdite che sono rivendicate o comunicate all'assicuratore entro il termine della polizza, e pertanto le perdite che vengono rilevate successivamente alla scadenza della polizza non sono coperte, o se la polizza copre perdite che si sono verificate prima del termine del contratto, anche se vengono rilevate e rivendicate soltanto dopo la scadenza della polizza, ovvero se le perdite consistono in un danno diretto subito dall'assicurato o se impegnano la responsabilità verso terzi; e) l'ente prende in considerazione e documenta debitamente i dati sui risarcimenti assicurativi per tipo di perdita nelle sue basi di dati sulle perdite e ne determina, di conseguenza, i coefficienti di scarto; f) l'ente dispone di procedure per l'identificazione e l'analisi delle perdite, nonché per il trattamento dei sinistri, al fine di verificare l'effettiva copertura fornita dall'assicuratore o la capacità di quest'ultimo di risarcire il danno entro un lasso di tempo ragionevole; g) l'ente quantifica esplicitamente e modellizza separatamente i coefficienti di scarto in relazione a ciascuna delle pertinenti incertezze individuate, invece di applicare al calcolo un unico coefficiente di scarto per tutte le incertezze o un coefficiente di scarto ex post; h) l'ente tiene conto quanto più possibile del rischio connesso alla capacità dell'assicuratore di risarcire il danno, applicando opportuni coefficienti di scarto alla metodologia di modellizzazione dell'assicurazione; i) l'ente assicura che il rischio connesso alla capacità dell'assicuratore di risarcire il danno per inadempimento della controparte è valutato sulla base della qualità creditizia dell'impresa di assicurazione responsabile ai sensi del contratto assicurativo in questione, indipendentemente dal fatto che l'ente impresa madre dell'impresa di assicurazione abbia un rating migliore o che il rischio sia trasferito a terzi; j) l'ente formula ipotesi prudenti in relazione al rinnovo delle polizze assicurative sulla base di termini, condizioni e copertura equivalenti a quelli dei contratti iniziali o in essere; k) l'ente dispone di processi intesi a garantire che la metodologia di assicurazione secondo il metodo AMA rifletta adeguatamente l'eventualità di un esaurimento della copertura assicurativa, il prezzo e la disponibilità delle reintegrazioni della copertura, nonché i casi in cui la copertura del contratto di assicurazione non corrisponde al profilo di rischio operativo dell'ente. 2.   Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti possono tener conto del fatto che non sussiste l'obbligo in capo all'ente di applicare coefficienti di scarto per il tempo rimanente fino alla scadenza del contratto di assicurazione o per il termine di disdetta, se la copertura sarà rinnovata e continuativa e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta: a) l'ente è in grado di dimostrare l'esistenza di una copertura continuativa avente termini, condizioni e copertura equivalenti o migliori per almeno 365 giorni; b) l'ente ha stipulato una polizza che non può essere disdetta dall'assicuratore per motivi diversi dal mancato pagamento del premio, ovvero una polizza che ha un termine di disdetta superiore a un anno.
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Integrazione di tutti gli elementi pertinenti (Art. 43 Regolamento (UE) 2018/959) — Testo vigente | Portale Normativo