Art. 44

Altri meccanismi di trasferimento del rischio

In vigore dal 14 mar 2018
Altri meccanismi di trasferimento del rischio Al fine di verificare che l'ente abbia dimostrato il conseguimento di un significativo effetto di attenuazione del rischio grazie all'introduzione di altri meccanismi di trasferimento del rischio, come previsto all', lettera f), le autorità competenti applicano almeno le seguenti disposizioni: a) si assicurano che l'ente abbia esperienza nell'uso degli strumenti relativi ad altri meccanismi di trasferimento del rischio e loro caratteristiche, in particolare in relazione alla probabilità di copertura e alla tempestività dei pagamenti, prima che questi strumenti possano essere riconosciuti nel sistema di misurazione del rischio operativo dell'ente; b) rifiutano gli altri meccanismi di trasferimento del rischio come strumenti ammissibili di attenuazione del rischio per i requisiti di fondi propri secondo l'AMA, se i suddetti meccanismi sono detenuti o utilizzati a fini di negoziazione piuttosto che a fini di gestione del rischio; c) verificano l'ammissibilità del venditore della protezione, anche verificando se esso sia regolamentato o meno, nonché la natura e le caratteristiche della protezione fornita, se quest'ultima è una protezione di tipo reale, una cartolarizzazione, un meccanismo di garanzia o uno strumento derivato; d) confermano che le attività esternalizzate non sono considerate parte di altri meccanismi di trasferimento del rischio; e) confermano che l'ente calcola i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA al lordo e al netto degli altri meccanismi di trasferimento del rischio per ciascun calcolo del capitale, a un livello di granularità tale che qualsiasi erosione dell'importo della protezione disponibile possa essere immediatamente riconosciuta ai fini dei suoi effetti sui requisiti patrimoniali; f) confermano che, se si sono verificate perdite significative che incidono sulla copertura fornita dagli altri meccanismi di trasferimento del rischio o se le modifiche apportate ai contratti relativi a tali meccanismi creano notevole incertezza circa la copertura da essi fornita, l'ente ricalcola i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA con un ulteriore margine di prudenza.
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Altri meccanismi di trasferimento del rischio (Art. 44 Regolamento (UE) 2018/959) — Testo vigente | Portale Normativo