Art. 41

Relatore a una commissione di ricorso

In vigore dal 5 mar 2018
Relatore a una commissione di ricorso 1.   Il relatore effettua uno studio preliminare del ricorso assegnatogli, prepara la causa per l'esame e la deliberazione della commissione di ricorso e redige la decisione che questa deve adottare. 2.   A tal fine il relatore, ove necessario e sotto la direzione del presidente della commissione di ricorso, ha le seguenti funzioni: a) invita le parti a presentare le loro deduzioni a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001; b) decide in merito alle richieste di proroga dei termini e, a seconda dei casi, fissa i termini ai sensi dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 5, e dell' del presente regolamento; si pronuncia inoltre sulle sospensioni a norma dell'; c) prepara le comunicazioni conformemente all' e le udienze; d) firma i verbali della procedura orale e dell'istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:625:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo