Art. 41
Relatore a una commissione di ricorso
In vigore dal 5 mar 2018
Relatore a una commissione di ricorso
1. Il relatore effettua uno studio preliminare del ricorso assegnatogli, prepara la causa per l'esame e la deliberazione della commissione di ricorso e redige la decisione che questa deve adottare.
2. A tal fine il relatore, ove necessario e sotto la direzione del presidente della commissione di ricorso, ha le seguenti funzioni:
a)
invita le parti a presentare le loro deduzioni a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001;
b)
decide in merito alle richieste di proroga dei termini e, a seconda dei casi, fissa i termini ai sensi dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 5, e dell' del presente regolamento; si pronuncia inoltre sulle sospensioni a norma dell';
c)
prepara le comunicazioni conformemente all' e le udienze;
d)
firma i verbali della procedura orale e dell'istruzione.
Storico versioni
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