Art. 40
Presidente di una commissione di ricorso
In vigore dal 5 mar 2018
Presidente di una commissione di ricorso
Una commissione è presieduta da un presidente, che ha le seguenti funzioni:
a)
designare un membro della commissione di ricorso, o se stesso/stessa, per le funzioni di relatore per ciascuna causa attribuita a tale commissione di ricorso conformemente all', paragrafo 2;
b)
designare, a nome della commissione di ricorso, il relatore come solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001;
c)
chiedere alla commissione di ricorso di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento;
d)
dirigere l'esame preliminare del fascicolo effettuato dal relatore a norma dell' del presente regolamento;
e)
presiedere alla stesura del verbale delle udienze e dell'istruzione e provvedere alla firma.
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