Art. 40

Presidente di una commissione di ricorso

In vigore dal 5 mar 2018
Presidente di una commissione di ricorso Una commissione è presieduta da un presidente, che ha le seguenti funzioni: a) designare un membro della commissione di ricorso, o se stesso/stessa, per le funzioni di relatore per ciascuna causa attribuita a tale commissione di ricorso conformemente all', paragrafo 2; b) designare, a nome della commissione di ricorso, il relatore come solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001; c) chiedere alla commissione di ricorso di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento; d) dirigere l'esame preliminare del fascicolo effettuato dal relatore a norma dell' del presente regolamento; e) presiedere alla stesura del verbale delle udienze e dell'istruzione e provvedere alla firma.
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