Art. 38

Modifica della composizione di una commissione

In vigore dal 5 mar 2018
Modifica della composizione di una commissione 1.   Qualora la composizione di una commissione sia modificata successivamente alla procedura orale a norma dell', paragrafi 2 e 3, le parti del procedimento sono informate del fatto che, su richiesta di una delle parti, la procedura orale è rinnovata dinanzi alla commissione nella nuova composizione. Il rinnovo della procedura orale ha luogo anche qualora il nuovo membro della commissione lo richieda e gli altri membri della commissione di ricorso vi consentano. 2.   Il nuovo membro della commissione di ricorso è vincolato alla stregua degli altri membri dalle decisioni interlocutorie già adottate.
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Modifica della composizione di una commissione (Art. 38 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo