Art. 38
Modifica della composizione di una commissione
In vigore dal 5 mar 2018
Modifica della composizione di una commissione
1. Qualora la composizione di una commissione sia modificata successivamente alla procedura orale a norma dell', paragrafi 2 e 3, le parti del procedimento sono informate del fatto che, su richiesta di una delle parti, la procedura orale è rinnovata dinanzi alla commissione nella nuova composizione. Il rinnovo della procedura orale ha luogo anche qualora il nuovo membro della commissione lo richieda e gli altri membri della commissione di ricorso vi consentano.
2. Il nuovo membro della commissione di ricorso è vincolato alla stregua degli altri membri dalle decisioni interlocutorie già adottate.
Storico versioni
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