Art. 36

Casi di competenza di un solo membro

In vigore dal 5 mar 2018
Casi di competenza di un solo membro 1.   La commissione di ricorso che tratta la causa può designare un solo membro ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, ai fini delle seguenti decisioni: a) decisioni a norma dell'; b) decisioni che concludono il procedimento di ricorso in seguito al ritiro, al rigetto, alla rinuncia o alla cancellazione del marchio impugnato o anteriore; c) decisioni che concludono il procedimento di ricorso a seguito del ritiro dell'opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità o del ricorso; d) decisioni sui provvedimenti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, e all'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, purché la correzione o, a seconda dei casi, la revoca della decisione sul ricorso riguardi una decisione presa da un solo membro; e) decisioni a norma dell'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001; f) decisioni a norma dell'articolo 109, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (UE) 2017/1001; g) decisioni sui ricorsi contro le decisioni adottate nell'ambito di procedimenti ex parte per gli impedimenti di cui all' del regolamento (UE) 2017/1001, che sono manifestamente infondati o manifestamente fondati. 2.   Se un solo membro ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 o all'articolo 165, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 non sono, o non sono più, soddisfatte, deferisce la causa alla commissione di ricorso in formazione di tre membri, presentando un progetto di decisione a norma dell' del presente regolamento.
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