Art. 37
Deferimento alla commissione allargata
In vigore dal 5 mar 2018
Deferimento alla commissione allargata
1. Fatta salva la facoltà di attribuire una causa alla commissione allargata a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, una commissione di ricorso deferisce una causa ad essa attribuita alla commissione allargata qualora ritenga di doversi allontanare da un'interpretazione della legislazione applicabile fornita in una precedente decisione della commissione allargata o qualora constati che le commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni divergenti su questioni di diritto che possano influenzare l'esito della causa.
2. Tutte le decisioni in materia di deferimenti delle cause di ricorso alla commissione allargata riportano i motivi per i quali la commissione di ricorso all'origine del deferimento o, a seconda dei casi, il presidium delle commissioni di ricorso ritengono che tale deferimento sia giustificato, sono comunicate alle parti e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
3. La commissione allargata deferisce tempestivamente la causa alla commissione di ricorso inizialmente adita qualora ritenga che le condizioni per il deferimento originario non siano, o non siano più, soddisfatte.
4. Le richieste di parere motivato su questioni di diritto a norma dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera l), del regolamento (UE) 2017/1001 sono deferite alla commissione allargata per iscritto, riportano le questioni di diritto di cui è richiesta l'interpretazione e possono anche indicare il parere del direttore esecutivo sulle diverse interpretazioni possibili nonché sulle rispettive conseguenze giuridiche e pratiche. Le richieste sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
5. Se in una causa pendente dinanzi a essa una commissione di ricorso è tenuta a pronunciarsi su una questione di diritto che è già stata sollevata in un deferimento alla commissione allargata a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, o dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera l), del regolamento (UE) 2017/1001, essa sospende il procedimento finché la commissione allargata non abbia preso la propria decisione o emesso il proprio parere motivato.
6. I gruppi o gli organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che possono dimostrare di avere interesse all'esito di una causa di ricorso o di una richiesta di parere motivato sottoposti alla commissione allargata possono presentare osservazioni scritte entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio della decisione di deferimento o, a seconda dei casi, della richiesta di parere motivato. Essi non acquistano la qualità di parti del procedimento dinanzi alla commissione allargata e sostengono le proprie spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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