Art. 39

Deliberazione, votazione e firma delle decisioni

In vigore dal 5 mar 2018
Deliberazione, votazione e firma delle decisioni 1.   Il relatore presenta agli altri membri della commissione di ricorso un progetto della decisione da adottare e fissa un congruo termine affinché possano opporsi o sollecitare modifiche. 2.   La commissione di ricorso si riunisce per deliberare sulla decisione da adottare se risulta che i suoi membri hanno opinioni divergenti. Partecipano alla deliberazione soltanto i membri della commissione di ricorso; il presidente della commissione di ricorso può tuttavia autorizzare ad assistervi il cancelliere o gli interpreti. La deliberazione è e rimane segreta. 3.   Nella deliberazione dei membri della commissione di ricorso il relatore esprime la propria opinione per primo ed il presidente per ultimo, a meno che non svolga le funzioni di relatore. 4.   Nelle votazioni viene seguito lo stesso ordine, salvo che il presidente vota sempre per ultimo. Non è ammessa l'astensione. 5.   La decisione è firmata da tutti i membri della commissione di ricorso che la adottano. In caso di impedimento di un membro di commissione sopraggiunto quando la commissione ha già adottato una decisione definitiva, egli non viene sostituito e la decisione è firmata in sua vece dal presidente. In caso di impedimento del presidente la decisione è firmata in sua vece dal membro della commissione di ricorso con maggiore anzianità, determinata conformemente all', paragrafo 1. 6.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano quando una decisione deve essere presa da un solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e dell', paragrafo 1, del presente regolamento. In tali casi le decisioni sono firmate da detto membro.
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Deliberazione, votazione e firma delle decisioni (Art. 39 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo