Art. 43
Ordine di anzianità e sostituzione dei membri e dei presidenti
In vigore dal 5 mar 2018
Ordine di anzianità e sostituzione dei membri e dei presidenti
1. L'anzianità dei presidenti e dei membri è calcolata a decorrere dalla data di assunzione delle loro funzioni come specificato nell'atto di nomina o, in mancanza di questo, quale stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio. A parità di anzianità si tiene conto dell'età. I presidenti e i membri il cui mandato venga rinnovato mantengono la loro anzianità.
2. Se impossibilitato ad agire, il presidente di una commissione di ricorso è sostituito, in base all'anzianità determinata conformemente al paragrafo 1, dal membro della commissione di ricorso con maggiore anzianità o, qualora non sia disponibile nessun membro di detta commissione, da quello che, tra gli altri membri delle commissioni di ricorso, ha maggiore anzianità.
3. Se impossibilitato ad agire, un membro di una commissione di ricorso è sostituito, in base all'anzianità determinata conformemente al paragrafo 1, dal membro della commissione di ricorso con maggiore anzianità o, qualora non sia disponibile nessun membro di detta commissione di ricorso, da quello che, tra gli altri membri delle commissioni di ricorso, ha maggiore anzianità.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 i presidenti e i membri delle commissioni di ricorso sono considerati impossibilitati ad agire in caso di ferie, malattia, impegni inderogabili e astensione a norma dell'articolo 169 del regolamento (UE) 2017/1001 e dell', paragrafo 4, del presente regolamento. Un presidente è parimenti considerato impossibilitato ad agire se agisce in qualità di presidente ad interim delle commissioni di ricorso a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento. Se il posto di presidente o di membro è vacante le rispettive funzioni sono esercitate ad interim a norma delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo in materia di sostituzione.
5. l membri che si ritengono impossibilitati ad agire informano tempestivamente il presidente della commissione di ricorso interessata. I presidenti che si ritengono impossibilitati ad agire informano tempestivamente e contemporaneamente i loro supplenti, determinati conformemente al paragrafo 2, nonché il presidente delle commissioni di ricorso.
Storico versioni
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