Art. 47
Presidente delle commissioni di ricorso
In vigore dal 5 mar 2018
Presidente delle commissioni di ricorso
1. Se il presidente delle commissioni di ricorso è impossibilitato ad agire ai sensi dell', paragrafo 4, le funzioni di gestione e di organizzazione conferitegli dall'articolo 166, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 sono esercitate, in base all'anzianità determinata conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento, dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità.
2. Se il posto di presidente delle commissioni di ricorso è vacante le relative funzioni sono esercitate ad interim dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità, determinata conformemente all', paragrafo 1.
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