Art. 49
Citazione alla procedura orale
In vigore dal 5 mar 2018
Citazione alla procedura orale
1. Nel citare le parti alla procedura orale di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/1001 si fa menzione del disposto del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Insieme alla citazione alla procedura orale l'Ufficio chiede, ove necessario, che le parti forniscano tutte le informazioni e i documenti utili prima dell'udienza. L'Ufficio può invitare le parti a concentrare la procedura orale su una o più questioni specifiche. Esso può inoltre offrire alle parti la possibilità di partecipare alla procedura orale tramite videoconferenza o altri mezzi tecnici.
3. Se la parte regolarmente citata alla procedura orale non compare dinanzi all'Ufficio la procedura stessa può essere proseguita in sua assenza.
4. L'Ufficio garantisce che la causa sia matura per la decisione al termine della procedura orale, a meno che non vi ostino particolari ragioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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