Art. 50
Lingua della procedura orale
In vigore dal 5 mar 2018
Lingua della procedura orale
1. La procedura orale è condotta nella lingua procedurale, a meno che le parti non convengano di utilizzare un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
2. Nella procedura orale l'Ufficio può comunicare in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e può autorizzare una parte, su richiesta, a fare altrettanto, purché sia resa disponibile l'interpretazione simultanea nella lingua procedurale. I costi sostenuti per fornire l'interpretazione simultanea sono a carico della parte che ha presentato la richiesta o dell'Ufficio, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:625:oj#art-50