Art. 51
Audizione delle parti, dei testimoni o dei periti e ispezione
In vigore dal 5 mar 2018
Audizione delle parti, dei testimoni o dei periti e ispezione
1. Se ritiene necessario sentire parti, testimoni o periti o procedere a un'ispezione, l'Ufficio adotta una decisione provvisoria in tal senso nella quale indica il mezzo istruttorio da esperire e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione o dell'ispezione. Se una parte chiede l'audizione di testimoni o di periti, l'Ufficio stabilisce nella sua decisione il termine entro il quale tale parte deve comunicare all'Ufficio i nomi e gli indirizzi dei testimoni o dei periti.
2. La citazione delle parti, dei testimoni o dei periti da sentire contiene:
a)
un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, dal quale risultino il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione, nonché i fatti sui quali le parti, i testimoni e i periti devono essere sentiti;
b)
i nomi delle parti del procedimento nonché i diritti dei testimoni e dei periti a norma dell', paragrafi da 2 a 5.
La citazione offre inoltre ai testimoni o ai periti citati la possibilità di partecipare alla procedura orale tramite videoconferenza o altri mezzi tecnici.
3. Si applica, mutatis mutandis, l', paragrafo 2.
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