Art. 52
Mandato a periti e loro perizie
In vigore dal 5 mar 2018
Mandato a periti e loro perizie
1. L'Ufficio decide la forma in cui il perito deve presentare la propria perizia.
2. Il mandato del perito contiene:
a)
una precisa descrizione dell'incarico del perito;
b)
il termine per la presentazione del parere del perito;
c)
i nomi delle parti del procedimento;
d)
l'indicazione dei diritti del perito a norma dell', paragrafi 2, 3 e 4.
3. Se è designato un perito, la sua perizia è presentata nella lingua procedurale o accompagnata da una traduzione in tale lingua. Le parti ricevono copia delle perizie scritte e, ove necessaria, della traduzione.
4. Le parti possono ricusare la designazione del perito per motivi di incompetenza o per gli stessi motivi in base ai quali può essere ricusato un esaminatore o un membro di una divisione o di una commissione di ricorso a norma dell'articolo 169, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001. La ricusazione della designazione di un perito è presentata nella lingua procedurale o accompagnata da una traduzione in tale lingua. Sulla ricusazione decide l'organo dell'Ufficio al quale spetta la designazione del perito.
Storico versioni
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