Art. 53

Verbale delle procedure orali

In vigore dal 5 mar 2018
Verbale delle procedure orali 1.   Della procedura orale e dell'audizione si redige verbale, che contiene i seguenti elementi: a) il numero della causa cui si riferisce la procedura orale e la data di tale procedura; b) i nomi dei funzionari dell'Ufficio, delle parti, dei loro rappresentanti e dei testimoni e periti presenti; c) le memorie e le richieste presentate dalle parti; d) i mezzi per fornire o ottenere prove; e) se del caso, le ordinanze o la decisione adottate dall'Ufficio. 2.   Il verbale costituisce parte integrante del fascicolo della domanda o della registrazione del relativo marchio UE. Esso è notificato alle parti. 3.   Se la procedura orale o l'istruzione dinanzi all'Ufficio sono registrate, la registrazione sostituisce il verbale e si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 2.
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