Art. 53
Verbale delle procedure orali
In vigore dal 5 mar 2018
Verbale delle procedure orali
1. Della procedura orale e dell'audizione si redige verbale, che contiene i seguenti elementi:
a)
il numero della causa cui si riferisce la procedura orale e la data di tale procedura;
b)
i nomi dei funzionari dell'Ufficio, delle parti, dei loro rappresentanti e dei testimoni e periti presenti;
c)
le memorie e le richieste presentate dalle parti;
d)
i mezzi per fornire o ottenere prove;
e)
se del caso, le ordinanze o la decisione adottate dall'Ufficio.
2. Il verbale costituisce parte integrante del fascicolo della domanda o della registrazione del relativo marchio UE. Esso è notificato alle parti.
3. Se la procedura orale o l'istruzione dinanzi all'Ufficio sono registrate, la registrazione sostituisce il verbale e si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 2.
Storico versioni
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