Art. 55

Esame delle prove scritte

In vigore dal 5 mar 2018
Esame delle prove scritte 1.   L'Ufficio esamina le prove fornite o ottenute nei procedimenti dinanzi ad esso nella misura necessaria ad adottare una decisione nell'ambito del procedimento in questione. 2.   I documenti o altri elementi di prova sono contenuti negli allegati di una memoria, numerati in ordine progressivo e senza interruzioni. La memoria contiene un indice che precisa, per ciascun documento o elemento di prova allegato: a) il numero dell'allegato; b) una breve descrizione del documento o dell'elemento e, se del caso, il numero di pagine; c) il numero di pagina della memoria dove il documento o l'elemento è citato. La parte che presenta la memoria può altresì precisare, nell'indice degli allegati, su quali sezioni specifiche di un documento si basa a sostegno dei propri argomenti. 3.   Se la memoria o gli allegati non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 l'Ufficio può invitare la parte che li ha presentati a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio. 4.   Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio e qualora l'Ufficio non possa ancora stabilire con chiarezza a quale motivo o argomento un documento o un elemento di prova si riferisca, tale documento o elemento non è preso in considerazione.
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