Art. 55
Esame delle prove scritte
In vigore dal 5 mar 2018
Esame delle prove scritte
1. L'Ufficio esamina le prove fornite o ottenute nei procedimenti dinanzi ad esso nella misura necessaria ad adottare una decisione nell'ambito del procedimento in questione.
2. I documenti o altri elementi di prova sono contenuti negli allegati di una memoria, numerati in ordine progressivo e senza interruzioni. La memoria contiene un indice che precisa, per ciascun documento o elemento di prova allegato:
a)
il numero dell'allegato;
b)
una breve descrizione del documento o dell'elemento e, se del caso, il numero di pagine;
c)
il numero di pagina della memoria dove il documento o l'elemento è citato.
La parte che presenta la memoria può altresì precisare, nell'indice degli allegati, su quali sezioni specifiche di un documento si basa a sostegno dei propri argomenti.
3. Se la memoria o gli allegati non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 l'Ufficio può invitare la parte che li ha presentati a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio.
4. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio e qualora l'Ufficio non possa ancora stabilire con chiarezza a quale motivo o argomento un documento o un elemento di prova si riferisca, tale documento o elemento non è preso in considerazione.
Storico versioni
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