Art. 56
Disposizioni generali sulle notifiche
In vigore dal 5 mar 2018
Disposizioni generali sulle notifiche
1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio le notifiche cui esso procede sono conformi a quanto disposto dall'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e consistono nell'invio del documento da notificare alle parti interessate. L'invio può essere effettuato fornendo l'accesso elettronico a tale documento.
2. Le notifiche sono effettuate tramite uno dei seguenti mezzi:
a)
mezzi elettronici a norma dell';
b)
posta o corriere a norma dell';
c)
notifica pubblica a norma dell'.
3. Nel caso in cui il destinatario abbia indicato le proprie coordinate per l'invio di comunicazioni tramite mezzi elettronici l'Ufficio può scegliere tra questi e la notifica per posta o corriere.
Storico versioni
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