Art. 56

Disposizioni generali sulle notifiche

In vigore dal 5 mar 2018
Disposizioni generali sulle notifiche 1.   Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio le notifiche cui esso procede sono conformi a quanto disposto dall'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e consistono nell'invio del documento da notificare alle parti interessate. L'invio può essere effettuato fornendo l'accesso elettronico a tale documento. 2.   Le notifiche sono effettuate tramite uno dei seguenti mezzi: a) mezzi elettronici a norma dell'; b) posta o corriere a norma dell'; c) notifica pubblica a norma dell'. 3.   Nel caso in cui il destinatario abbia indicato le proprie coordinate per l'invio di comunicazioni tramite mezzi elettronici l'Ufficio può scegliere tra questi e la notifica per posta o corriere.
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Disposizioni generali sulle notifiche (Art. 56 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo