Art. 58

Notifica per posta o corriere

In vigore dal 5 mar 2018
Notifica per posta o corriere 1.   In deroga all', paragrafo 3, sono notificati tramite un servizio di corriere o raccomandata, in entrambi i casi con ricevuta di ritorno, le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e altri documenti per i quali il direttore esecutivo prescrive tali forme di notifica. Tutte le altre notifiche sono effettuate tramite un servizio di corriere o raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, oppure per posta ordinaria. 2.   Nonostante l', paragrafo 3, le notifiche a destinatari che non hanno domicilio né sede di attività principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo («SEE») e che non hanno designato un rappresentante come richiesto dall'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 vengono effettuate spedendo il documento da notificare per posta ordinaria. 3.   La notifica effettuata tramite un servizio di corriere o raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo alla spedizione salvo che la lettera non gli venga recapitata o venga recapitata successivamente. In caso di contestazione, spetta all'Ufficio provare l'avvenuto recapito o, a seconda dei casi, la data dello stesso. 4.   La notifica tramite un servizio di corriere o raccomandata si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario. 5.   La notifica per posta ordinaria si considera effettuata il decimo giorno successivo alla spedizione.
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