Art. 60
Notifica ai rappresentanti
In vigore dal 5 mar 2018
Notifica ai rappresentanti
1. Se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune a norma dell', paragrafo 1, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune.
2. Se una sola parte ha designato più rappresentanti, la notifica è effettuata conformemente all', paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Se più parti hanno designato un rappresentante comune, è sufficiente che il documento sia notificato in un unico esemplare al rappresentante comune.
3. La notifica o altra comunicazione inviata dall'Ufficio al rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata alla persona rappresentata.
Storico versioni
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