Art. 73
Designazione di un rappresentante comune
In vigore dal 5 mar 2018
Designazione di un rappresentante comune
1. Se agiscono in comune più di un richiedente e se nella domanda di marchio UE non è fatta menzione di un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella domanda che ha domicilio o sede principale di attività o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nel SEE o, se designato, il suo rappresentante, è considerato il rappresentante comune. Se tutti i richiedenti sono tenuti a designare un mandatario abilitato, il mandatario abilitato che è citato per primo nella domanda è considerato il rappresentante comune. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, ai terzi che intervengano congiuntamente per proporre un'opposizione o presentare una domanda di decadenza o di nullità nonché per i contitolari di un marchio UE.
2. Se nel corso del procedimento avviene un trasferimento di diritti a favore di più persone e queste persone non hanno designato un rappresentante comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Se tale designazione è impossibile l'Ufficio invita gli aventi causa a designare un rappresentante comune entro il termine di due mesi. Se tale invito non viene accolto il rappresentante comune è designato dall'Ufficio.
Storico versioni
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