Art. 71
Sospensione del procedimento
In vigore dal 5 mar 2018
Sospensione del procedimento
1. Per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità nonché di appello, il servizio competente o la commissione di ricorso può sospendere il procedimento:
a)
d'ufficio se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso;
b)
su richiesta motivata di una delle parti dei procedimenti in contraddittorio se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso, tenuto conto degli interessi delle parti e della fase del procedimento.
2. Su richiesta di entrambe le parti di un procedimento in contraddittorio il servizio competente o la commissione di ricorso sospende il procedimento per un periodo non superiore a sei mesi. Tale sospensione può essere prorogata su richiesta di entrambe le parti fino a un periodo complessivo di due anni.
3. I termini relativi al procedimento in questione, eccettuati i termini di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di sospensione. Fatto salvo l'articolo 170, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, i termini sono ricalcolati in modo da ricominciare a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento.
4. Se le circostanze lo giustificano le parti possono essere invitate a presentare le loro osservazioni in merito alla sospensione o alla prosecuzione del procedimento.
Storico versioni
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