Art. 69
Scadenza dei termini in casi speciali
In vigore dal 5 mar 2018
Scadenza dei termini in casi speciali
1. Se un termine scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti oppure in un giorno in cui per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 la posta ordinaria non viene distribuita nella località in cui ha sede l'Ufficio il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui l'Ufficio è aperto per il ricevimento dei documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria.
2. Se un termine scade in un giorno in cui la distribuzione della corrispondenza subisce un'interruzione generale nello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio o, se e nella misura in cui il direttore esecutivo dell'Ufficio ha consentito a che le comunicazioni siano inviate tramite mezzi elettronici a norma dell'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, quando si verifica un'interruzione effettiva dei collegamenti dell'Ufficio con tali mezzi elettronici di comunicazione il termine è prorogato fino al primo giorno successivo a quello in cui l'Ufficio è aperto per il ricevimento dei documenti e nel quale viene distribuita la posta ordinaria o in cui viene ripristinato il collegamento dell'Ufficio a tali mezzi elettronici di comunicazione.
Storico versioni
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