Art. 67

Calcolo e durata dei termini

In vigore dal 5 mar 2018
Calcolo e durata dei termini 1.   Il calcolo di un termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza; tale evento può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto consiste in una notifica l'evento rilevante è il ricevimento del documento notificato. 2.   Il termine di uno o più anni scade nel mese e nel giorno corrispondenti per denominazione al mese e al giorno in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese dell'anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento suddetto, il termine scade l'ultimo giorno di quel mese dell'anno di scadenza. 3.   Il termine di uno o più mesi scade il mese successivo, nel giorno corrispondente per numerazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese successivo di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento suddetto, il termine scade l'ultimo giorno del suddetto mese di scadenza. 4.   Il termine di una o più settimane scade la settimana successiva, nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.
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Calcolo e durata dei termini (Art. 67 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo