Art. 66

Comunicazioni inviate dai rappresentanti

In vigore dal 5 mar 2018
Comunicazioni inviate dai rappresentanti Qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata dalla persona rappresentata.
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Comunicazioni inviate dai rappresentanti (Art. 66 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo