Art. 64
Allegati delle comunicazioni per posta o corriere
In vigore dal 5 mar 2018
Allegati delle comunicazioni per posta o corriere
1. Gli allegati delle comunicazioni possono essere presentati su supporto dati, conformemente alle specifiche tecniche determinate dal direttore esecutivo.
2. Se una parte di un procedimento che coinvolge più parti presenta una comunicazione corredata di allegati conformemente all', paragrafo 1, lettera b), la parte presenta tante copie degli allegati quante sono le parti del procedimento. Gli allegati sono numerati conformemente alle condizioni di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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