Art. 63

Comunicazioni inviate all'Ufficio per iscritto o con altri mezzi

In vigore dal 5 mar 2018
Comunicazioni inviate all'Ufficio per iscritto o con altri mezzi 1.   La domanda di registrazione di un marchio UE e qualsiasi altra domanda contemplata dal regolamento (UE) 2017/1001, come pure ogni altra comunicazione destinata all'Ufficio viene presentata come segue: a) trasmettendo una comunicazione tramite mezzi elettronici, nel qual caso l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma; b) presentando all'Ufficio un originale firmato del documento in questione, inviandolo per posta o corriere. 2.   Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio la data in cui la comunicazione è pervenuta all'Ufficio è considerata la data di deposito o presentazione. 3.   L'Ufficio informa il mittente nei casi in cui la comunicazione pervenuta tramite mezzi elettronici sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, invitandolo ad effettuare, entro un termine indicato dall'Ufficio, la ritrasmissione dell'originale o la presentazione dell'originale conformemente al paragrafo 1, lettera b). Se tale richiesta è soddisfatta entro il termine indicato la data di ricezione della ritrasmissione o del documento originale è considerata la data di ricevimento della comunicazione originaria. Se l'irregolarità riguarda tuttavia la concessione di una data di deposito di una domanda di registrazione di un marchio si applicano le disposizioni relative alla data di deposito. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine indicato la comunicazione si considera non ricevuta.
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