Art. 70
Revoca di una decisione o cancellazione di un'iscrizione nel registro
In vigore dal 5 mar 2018
Revoca di una decisione o cancellazione di un'iscrizione nel registro
1. Se l'Ufficio constata, d'ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento, che una decisione deve essere revocata o un'iscrizione del registro cancellata a norma dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001, esso informa la parte interessata in merito alla revoca o cancellazione previste.
2. La parte interessata presenta osservazioni sulla revoca o soppressione previste entro un termine indicato dall'Ufficio.
3. Se la parte interessata accetta la revoca o la cancellazione previste o non presenta osservazioni entro il termine indicato, l'Ufficio provvede alla revoca della decisione o alla cancellazione dell'iscrizione. Se la parte interessata non accetta la revoca o cancellazione previste, l'Ufficio adotta una decisione in merito.
4. Se la revoca o cancellazione previste possono interessare più di una parte si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 1, 2 e 3. In tali casi le osservazioni presentate da una delle parti a norma del paragrafo 3 sono sempre comunicate all'altra o alle altre parti invitandole a presentare le loro osservazioni.
5. Se la revoca di una decisione o la cancellazione di un'iscrizione nel registro riguardano una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate, anche la revoca o la cancellazione sono pubblicate.
6. La competenza per la revoca o la cancellazione a norma dei paragrafi da 1 a 4 spetta al servizio o all'unità che ha adottato la decisione.
Storico versioni
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