Art. 75

Modifica dell'elenco dei mandatari abilitati

In vigore dal 5 mar 2018
Modifica dell'elenco dei mandatari abilitati 1.   A norma dell'articolo 120, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, il mandatario abilitato viene radiato d'ufficio dall'elenco: a) in caso di decesso o di incapacità legale; b) se non possiede più la cittadinanza di uno degli Stati membri del SEE, a meno che il direttore esecutivo dell'Ufficio non abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; c) se non ha più sede di attività o impiego nel SEE; d) in caso di sopravvenuta perdita dell'abilitazione di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001. 2.   L'iscrizione di un mandatario abilitato è sospesa su iniziativa dell'Ufficio qualora sia stata sospesa la sua abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all'ufficio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001. 3.   Qualora non sussistano più le condizioni per la radiazione, ogni persona radiata viene nuovamente iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati su sua richiesta, corredata dell'attestato di cui all'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001. 4.   Qualora si verifichi uno degli eventi di cui ai paragrafi 1 e 2 l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri interessati ne informano immediatamente l'Ufficio.
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Modifica dell'elenco dei mandatari abilitati (Art. 75 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo