Art. 77
Procedimenti di opposizione
In vigore dal 5 mar 2018
Procedimenti di opposizione
1. Nel caso in cui venga proposta opposizione contro una registrazione internazionale che designa l'Unione a norma dell'articolo 196 del regolamento (UE) 2017/1001, l'atto di opposizione contiene:
a)
il numero della registrazione internazionale contro cui viene proposta l'opposizione;
b)
l'indicazione dei prodotti o dei servizi elencati nella registrazione internazionale contro cui viene proposta l'opposizione;
c)
il nome del titolare della registrazione internazionale;
d)
i requisiti di cui all', paragrafo 2, lettere da b) ad h), del presente regolamento.
2. Ai fini dei procedimenti di opposizione relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione si applicano l', paragrafi 1, 3 e 4, e gli articoli da 3 a 10 del presente regolamento, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a)
qualunque riferimento a una domanda di registrazione del marchio UE si intende quale riferimento a una registrazione internazionale;
b)
qualunque riferimento a un ritiro della domanda di registrazione del marchio UE si intende quale riferimento alla rinuncia alla registrazione internazionale che designa l'Unione;
c)
qualunque riferimento al richiedente si intende quale riferimento al titolare della registrazione internazionale.
3. Se l'atto di opposizione è depositato prima della scadenza del termine di un mese indicato all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, l'atto di opposizione si considera depositato il primo giorno che segue la scadenza del termine di un mese.
4. Se il titolare della registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato nei procedimenti avviati dinanzi all'Ufficio a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e se il titolare della registrazione internazionale non ha ancora designato un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, la comunicazione dell'opposizione al titolare della registrazione internazionale a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento contiene la richiesta di designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della comunicazione.
Se il titolare della registrazione internazionale non designa un rappresentante entro tale termine l'Ufficio adotta una decisione con la quale rifiuta la protezione della registrazione internazionale.
5. La procedura di opposizione viene interrotta se è inviato un rifiuto provvisorio d'ufficio di protezione a norma dell'articolo 193 del regolamento (UE) 2017/1001. Se il rifiuto provvisorio d'ufficio ha portato a una decisione definitiva di rifiuto della protezione del marchio, l'Ufficio non emette una decisione e non rimborsa la tassa di opposizione e non viene adottata alcuna decisione sulla ripartizione delle spese.
Storico versioni
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