Art. 6
Inizio della fase in contraddittorio del procedimento di opposizione e chiusura anticipata del procedimento
In vigore dal 5 mar 2018
Inizio della fase in contraddittorio del procedimento di opposizione e chiusura anticipata del procedimento
1. Se l'opposizione viene considerata ricevibile a norma dell', l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole che la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata due mesi dopo il ricevimento della comunicazione. Questo termine può essere esteso fino a un totale di 24 mesi se entrambe le parti chiedono una proroga prima della scadenza del termine di due mesi.
2. Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, la domanda viene ritirata o limitata ai prodotti o servizi contro cui non viene proposta opposizione, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, o se la domanda viene respinta in un procedimento parallelo, il procedimento di opposizione viene chiuso.
3. Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, il richiedente limita la domanda sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi contro cui viene proposta opposizione, l'Ufficio invita l'opponente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene l'opposizione e, in caso affermativo, contro quali prodotti o servizi restanti. Se l'opponente ritira l'opposizione in base alla limitazione il procedimento di opposizione viene chiuso.
4. Se, entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il procedimento di opposizione viene chiuso secondo quanto previsto al paragrafo 2 o 3, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.
5. Se, entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il procedimento di opposizione viene chiuso in seguito al ritiro o alla limitazione della domanda, secondo quanto previsto al paragrafo 2, o in seguito al ritiro dell'opposizione, secondo quanto previsto al paragrafo 3, la tassa di opposizione è rimborsata.
Storico versioni
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