Art. 8

Esame dell'opposizione

In vigore dal 5 mar 2018
Esame dell'opposizione 1.   Se, entro la scadenza del termine di cui all', paragrafo 1, l'opponente non ha fornito prove o se le prove fornite sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti a soddisfare le prescrizioni di cui all', paragrafo 2, per ognuno dei diritti anteriori, l'opposizione è respinta in quanto infondata. 2.   Se l'opposizione non è respinta a norma del paragrafo 1 l'Ufficio comunica al richiedente la memoria dell'opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un termine indicato dall'Ufficio. 3.   Se il richiedente non presenta osservazioni l'Ufficio basa le sue decisioni relative all'opposizione sulle prove di cui dispone. 4.   Le osservazioni presentate dal richiedente vengono comunicate all'opponente che è invitato, se l'Ufficio lo ritiene opportuno, a rispondere entro un termine indicato dall'Ufficio. 5.   Se dopo la scadenza del termine di cui all', paragrafo 1, l'opponente presenta fatti o prove che integrano i fatti o le prove pertinenti già presentati prima della scadenza di tale termine e si riferiscono alla stessa prescrizione di cui all', paragrafo 2, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 nel decidere se accettare tali fatti o prove integrativi. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se i fatti o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali fatti o prove. 6.   Se lo ritiene appropriato alle circostanze, l'Ufficio invita il richiedente a presentare ulteriori osservazioni in risposta. 7.   Se l'opposizione non è stata respinta a norma del paragrafo 1 e le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a motivare l'opposizione conformemente all' per ognuno dei diritti anteriori, questa viene respinta in quanto infondata. 8.   Dalla data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata si applica, mutatis mutandis, l', paragrafi 2 e 3. Il richiedente che intende ritirare o limitare la domanda contestata procede attraverso un documento separato. 9.   In casi particolari l'Ufficio può invitare le parti a limitare le loro osservazioni a questioni specifiche e in questo caso consente loro di sollevare altre questioni in una fase ulteriore del procedimento. L'Ufficio non è tenuto a informare le parti della possibilità di presentare determinati fatti o determinate prove pertinenti che esse non hanno precedentemente presentato.
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