Art. 10

Prova dell'uso

In vigore dal 5 mar 2018
Prova dell'uso 1.   Una richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore a norma dell', paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001 è ricevibile se presentata come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Se il richiedente ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore conforme alle condizioni di cui all', paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova richiesta entro un termine indicato dall'Ufficio. Se l'opponente non fornisce alcuna prova o alcun motivo per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge l'opposizione nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore. 3.   Le indicazioni e le prove dell'uso stabiliscono il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'uso del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa l'opposizione. 4.   Le prove di cui al paragrafo 3 sono depositate conformemente all', paragrafo 2, e agli e si limitano alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001. 5.   Una richiesta della prova dell'uso può essere depositata contemporaneamente alle osservazioni relative ai motivi su cui si basa l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate anche insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova dell'uso. 6.   Se le prove fornite dall'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione l'Ufficio può richiedere all'opponente di presentarne una traduzione in tale lingua conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. 7.   Se, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 l'opponente presenta indicazioni o prove che integrano le indicazioni o le prove pertinenti già presentate prima della scadenza di tale termine e che si riferiscono alla stessa prescrizione di cui al paragrafo 3, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 nel decidere se accettare tali indicazioni o prove integrative. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se le indicazioni o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali indicazioni o prove.
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Prova dell'uso (Art. 10 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo