Art. 11

Modifica della domanda

In vigore dal 5 mar 2018
Modifica della domanda 1.   Una richiesta di modifica di una domanda a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene: a) il numero di fascicolo della domanda; b) il nome e l'indirizzo del richiedente conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626; c) l'indicazione dell'elemento della domanda che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata; d) se la modifica riguarda la rappresentazione del marchio, una rappresentazione del marchio modificata conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. 2.   Se le condizioni per la modifica della domanda non sono soddisfatte l'Ufficio comunica al richiedente l'irregolarità riscontrata e indica un termine per sanare tale irregolarità. Se il richiedente non provvede a sanare l'irregolarità entro il termine stabilito l'Ufficio respinge la richiesta di modifica. 3.   Se la versione modificata della domanda di marchio è pubblicata a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 10 del presente regolamento. 4.   Il richiedente può presentare un'unica richiesta di modifica affinché venga modificato lo stesso elemento in due o più domande da egli presentate. 5.   I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano mutatis mutandis alle domande intese a correggere il nome o l'indirizzo professionale di un rappresentante designato dal richiedente.
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Modifica della domanda (Art. 11 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo