Art. 11
Modifica della domanda
In vigore dal 5 mar 2018
Modifica della domanda
1. Una richiesta di modifica di una domanda a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:
a)
il numero di fascicolo della domanda;
b)
il nome e l'indirizzo del richiedente conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
c)
l'indicazione dell'elemento della domanda che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata;
d)
se la modifica riguarda la rappresentazione del marchio, una rappresentazione del marchio modificata conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626.
2. Se le condizioni per la modifica della domanda non sono soddisfatte l'Ufficio comunica al richiedente l'irregolarità riscontrata e indica un termine per sanare tale irregolarità. Se il richiedente non provvede a sanare l'irregolarità entro il termine stabilito l'Ufficio respinge la richiesta di modifica.
3. Se la versione modificata della domanda di marchio è pubblicata a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 10 del presente regolamento.
4. Il richiedente può presentare un'unica richiesta di modifica affinché venga modificato lo stesso elemento in due o più domande da egli presentate.
5. I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano mutatis mutandis alle domande intese a correggere il nome o l'indirizzo professionale di un rappresentante designato dal richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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