Art. 13
Uso delle lingue nei procedimenti di decadenza o di nullità
In vigore dal 5 mar 2018
Uso delle lingue nei procedimenti di decadenza o di nullità
Entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all', paragrafo 1, il richiedente la decadenza o la nullità oppure il titolare del marchio UE possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua procedurale sia un'altra, a norma dell'articolo 146, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1001. Qualora la domanda non sia stata depositata in tale lingua, il titolare può chiedere che il richiedente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta perviene all'Ufficio entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all', paragrafo 1. L'Ufficio indica un termine entro il quale il richiedente deposita tale traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo la lingua procedurale rimane immutata.
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