Art. 17
Esame del merito di una domanda di decadenza o di nullità
In vigore dal 5 mar 2018
Esame del merito di una domanda di decadenza o di nullità
1. Se la domanda è considerata ricevibile a norma dell', l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità e invitando il titolare del marchio UE a depositare osservazioni entro un termine stabilito.
2. Se, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 l'Ufficio ha invitato una parte a presentare osservazioni entro un termine stabilito e questa non presenta osservazioni entro tale termine, l'Ufficio chiude la fase in contraddittorio del procedimento e basa la propria decisione sulla decadenza o sulla nullità sulle prove di cui dispone.
3. Se il richiedente non ha presentato i fatti, gli argomenti e le prove necessari per motivare la domanda, questa è respinta in quanto infondata.
4. Fatto salvo l', tutte le osservazioni depositate dalle parti vengono inviate all'altra parte interessata.
5. Se il titolare rinuncia al marchio UE oggetto di una domanda di cui all' in modo che esso copra solo prodotti o servizi nei confronti dei quali non è diretta la domanda, o se il marchio UE è dichiarato decaduto o nullo in un procedimento parallelo o giunge a scadenza, il procedimento viene chiuso salvo nei casi in cui si applica l', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 o in cui il richiedente dimostra di avere un interesse legittimo a ottenere una decisione nel merito.
6. Se il titolare rinuncia parzialmente al marchio UE sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi nei confronti dei quali è diretta la domanda, l'Ufficio invita il richiedente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene la domanda e, in caso affermativo, contro quali dei prodotti o servizi restanti. Se il richiedente ritira la domanda alla luce della rinuncia, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, il procedimento viene chiuso.
7. Il titolare che intende rinunciare al marchio UE impugnato procede attraverso un documento separato.
8. Si applica, mutatis mutandis, l', paragrafo 9.
Storico versioni
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