Art. 19
Prova dell'uso in relazione a una domanda di decadenza o di nullità
In vigore dal 5 mar 2018
Prova dell'uso in relazione a una domanda di decadenza o di nullità
1. Nel caso di una domanda di decadenza in base all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio invita il titolare del marchio UE a fornire la prova dell'uso effettivo o delle ragioni legittime per la mancata utilizzazione del marchio entro un termine da esso indicato. Se il titolare non fornisce tale prova o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti, il marchio UE è dichiarato decaduto. Si applica, mutatis mutandis, l', paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Una richiesta di prova dell'uso a norma dell', paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001 è ricevibile se il titolare del marchio UE la presenta come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento. Se il titolare del marchio UE ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore o siano addotti motivi legittimi per il suo mancato uso conformi alle condizioni di cui all', paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio invita il richiedente la dichiarazione di nullità a fornire la prova richiesta entro un termine da esso indicato. Se il richiedente la dichiarazione di nullità non fornisce alcuna prova dell'uso effettivo o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge la domanda di dichiarazione di nullità nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore. Si applica, mutatis mutandis, l', paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento.
Storico versioni
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