Art. 18
Pluralità di domande di decadenza o di nullità
In vigore dal 5 mar 2018
Pluralità di domande di decadenza o di nullità
1. Se in relazione ad un medesimo marchio UE vengono presentate più domande di decadenza o di nullità, l'Ufficio può esaminarle in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali domande separatamente.
2. Si applica, mutatis mutandis, l', paragrafi 2, 3 e 4.
Storico versioni
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