Art. 18

Pluralità di domande di decadenza o di nullità

In vigore dal 5 mar 2018
Pluralità di domande di decadenza o di nullità 1.   Se in relazione ad un medesimo marchio UE vengono presentate più domande di decadenza o di nullità, l'Ufficio può esaminarle in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali domande separatamente. 2.   Si applica, mutatis mutandis, l', paragrafi 2, 3 e 4.
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Pluralità di domande di decadenza o di nullità (Art. 18 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo