Art. 16

Motivazione di una domanda di decadenza o di nullità

In vigore dal 5 mar 2018
Motivazione di una domanda di decadenza o di nullità 1.   Il richiedente presenta i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della domanda fino alla chiusura della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità. In particolare, il richiedente presenta: a) nel caso di una domanda a norma dell', paragrafo 1, lettera b) o c), o dell' del regolamento (UE) 2017/1001, i fatti, gli argomenti e le prove a sostegno dei motivi su cui si basa la domanda di decadenza o di nullità; b) nel caso di una domanda a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, si applicano, mutatis mutandis, le prove di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento e le disposizioni di cui all', paragrafo 3; c) nel caso di una domanda a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova dell'acquisizione, dell'attuale esistenza e dell'estensione della protezione del diritto anteriore pertinente nonché la prova del diritto del richiedente a depositare la domanda, compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto di tale diritto nazionale fornendo pubblicazioni delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti. Se le prove relative al deposito o alla registrazione di un diritto anteriore di cui all', paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001, o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente, sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, il richiedente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte. 2.   Le prove relative al deposito, alla registrazione o al rinnovo di diritti anteriori o, se del caso, al contenuto del diritto nazionale pertinente, comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono depositate nella lingua procedurale o ne è depositata una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dal richiedente di propria iniziativa entro un mese dal deposito di tali prove. Ogni altra prova presentata dal richiedente per motivare la domanda o, nel caso di una domanda di decadenza a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, dal titolare del marchio UE impugnato, è soggetta all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.
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Motivazione di una domanda di decadenza o di nullità (Art. 16 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo