Art. 7

Motivazione dell'opposizione

In vigore dal 5 mar 2018
Motivazione dell'opposizione 1.   L'Ufficio dà all'opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dell'opposizione o di completare i fatti, le prove o gli argomenti già presentati a norma dell', paragrafo 4. A tal fine l'Ufficio indica un termine pari ad almeno due mesi a partire dalla data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata conformemente all', paragrafo 1. 2.   Entro il termine di cui al paragrafo 1 l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e dell'estensione della protezione del suo marchio o diritto anteriori nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l'opponente fornisce le seguenti prove: a) se l'opposizione si basa su un marchio anteriore ai sensi dell', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001, che non è un marchio UE, le prove del suo deposito o della sua registrazione, presentando: i) una copia del relativo certificato di deposito o di un documento equivalente rilasciato dall'amministrazione presso la quale è stata depositata la domanda di marchio, se il marchio non è ancora registrato; oppure ii) se il marchio anteriore è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione e, se del caso, dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, o le eventuali proroghe, oppure i documenti equivalenti rilasciati dall'amministrazione che ha registrato il marchio; b) se l'opposizione si basa un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, la prova del fatto che il marchio è notoriamente conosciuto nel territorio di riferimento per i prodotti o i servizi indicati conformemente all', paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento; c) se l'opposizione si basa sull'assenza di consenso del titolare di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova della titolarità del marchio anteriore dell'opponente e del suo rapporto con l'agente o rappresentante; d) se l'opposizione si basa su un diritto anteriore ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova dell'uso di tale diritto nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, nonché la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e dell'estensione della protezione compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti; e) se l'opposizione si basa su una denominazione di origine o su un'indicazione geografica anteriori ai sensi dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, le prove dell'acquisizione, della sua attuale esistenza e dell'estensione della protezione compresa, se la denominazione di origine o l'indicazione geografica anteriori sono invocate a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti; f) se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, oltre alle prove di cui alla lettera a) del presente paragrafo, le prove da cui risulti che il marchio gode di notorietà nell'Unione o nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi indicati conformemente all', paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento, nonché le prove o gli argomenti da cui risulti che l'uso senza giusto motivo del marchio oggetto della domanda trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi. 3.   Se le prove relative al deposito o alla registrazione dei diritti anteriori di cui al paragrafo 2, lettera a) o, se del caso, al paragrafo 2, lettera d) o e), o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte. 4.   I certificati di deposito, registrazione o rinnovo o i documenti equivalenti di cui al paragrafo 2, lettera a), d) o e), nonché ogni disposizione del diritto nazionale applicabile che disciplina l'acquisizione dei diritti e l'estensione della loro protezione di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 3, sono redatti nella lingua procedurale o accompagnati da una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dall'opponente di propria iniziativa entro il termine indicato per la presentazione del documento originale. Ogni altra prova presentata dall'opponente ai fini della motivazione dell'opposizione è soggetta alle disposizioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione. 5.   L'Ufficio non tiene conto delle osservazioni scritte, o di loro parti, che non siano state presentate o non siano state tradotte nella lingua procedurale entro il termine stabilito dall'Ufficio conformemente al paragrafo 1.
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