Art. 9
Pluralità di opposizioni
In vigore dal 5 mar 2018
Pluralità di opposizioni
1. Se nei confronti della stessa domanda di registrazione di un marchio UE sono state proposte più opposizioni, queste possono essere esaminate dall'Ufficio in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali opposizioni separatamente.
2. Se dall'esame preliminare di una o più opposizioni risulta che il marchio UE del quale è stata depositata la domanda di registrazione non può essere registrato per alcuni o tutti i prodotti o servizi dei quali è stata richiesta la registrazione, l'Ufficio può sospendere gli altri procedimenti di opposizione relativi a detta domanda. L'Ufficio informa gli altri opponenti interessati dalla sospensione delle pertinenti decisioni adottate nel quadro dei procedimenti in corso.
3. Una volta divenuta definitiva la decisione di rigetto della domanda di cui al paragrafo 1, le opposizioni per le quali sono stati sospesi i procedimenti conformemente al paragrafo 2 si considerano estinte e gli opponenti ne sono informati. Tale estinzione costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.
4. L'Ufficio rimborsa il 50 % della tassa di opposizione pagata da ciascun opponente la cui opposizione è considerata estinta conformemente al paragrafo 3, purché la sospensione del procedimento relativo a tale opposizione sia avvenuta prima dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento.
Storico versioni
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