Art. 20
Domanda di cessione
In vigore dal 5 mar 2018
Domanda di cessione
1. Se, in luogo della domanda di dichiarazione di nullità, il titolare di un marchio richiede una cessione a norma dell', paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 del presente regolamento.
2. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE accoglie, integralmente o parzialmente, una domanda di cessione a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e la decisione o la sentenza è divenuta definitiva, l'Ufficio garantisce che il risultante trasferimento parziale o totale del marchio UE sia iscritto nel registro e pubblicato.
Storico versioni
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