Art. 22
Memoria contenente i motivi
In vigore dal 5 mar 2018
Memoria contenente i motivi
1. Una memoria che precisi i motivi del ricorso, presentata a norma dell', paragrafo 1, quarta frase, del regolamento (UE) 2017/1001, contiene un'identificazione chiara e univoca dei seguenti elementi:
a)
il procedimento di ricorso cui si riferisce, indicando il numero corrispondente di ricorso o la decisione soggetta a ricorso conformemente alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;
b)
i motivi del ricorso in base ai quali viene chiesto l'annullamento della decisione impugnata entro i limiti individuati conformemente all', paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento;
c)
i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dei motivi invocati, presentati conformemente alle condizioni di cui all', paragrafo 2.
2. La memoria contenente i motivi è presentata nella lingua del procedimento di ricorso, determinata conformemente all', paragrafi 2 e 3. Se la memoria contenente i motivi è presentata in un'altra lingua ufficiale dell'Unione il ricorrente deve fornirne una traduzione entro un mese dalla data di presentazione della memoria originaria.
Storico versioni
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