Art. 21

Atto di ricorso

In vigore dal 5 mar 2018
Atto di ricorso 1.   Un atto di ricorso depositato conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene gli elementi elencati di seguito: a) il nome e l'indirizzo del ricorrente conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626; b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all', paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626; c) se la rappresentanza del ricorrente è obbligatoria a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all', paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626; d) un'identificazione chiara e univoca della decisione soggetta a ricorso, indicando la data in cui è stata emessa e il numero di fascicolo del procedimento cui si riferisce tale decisione; e) se la decisione soggetta a ricorso è contestata solo in parte, un'identificazione chiara e univoca dei prodotti o servizi per i quali essa è contestata. 2.   Se l'atto di ricorso è depositato in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella del procedimento il ricorrente ne fornisce una traduzione entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso. 3.   Se in un procedimento ex parte la decisione soggetta a ricorso è stata adottata in una lingua ufficiale diversa dalla lingua procedurale, il ricorrente può presentare l'atto di ricorso nella lingua procedurale o nella lingua nella quale è stata adottata la decisione soggetta a ricorso; in entrambi i casi la lingua utilizzata per l'atto di ricorso diventa la lingua del procedimento di ricorso e il paragrafo 2 non si applica. 4.   Non appena depositato nel procedimento in contraddittorio, l'atto di ricorso è notificato alla parte convenuta.
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Atto di ricorso (Art. 21 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo