Art. 2

Atto di opposizione

In vigore dal 5 mar 2018
Atto di opposizione 1.   Può essere proposto un atto di opposizione sulla base di uno o più marchi anteriori o di altri diritti ai sensi dell' del regolamento (UE) 2017/1001, a condizione che i titolari o le persone autorizzate che propongono l'atto a norma dell' del regolamento (UE) 2017/1001 abbiano il diritto di farlo per tutti i marchi o diritti anteriori. Se un marchio anteriore ha più titolari (comproprietà) o se un diritto anteriore può essere esercitato da più persone, può essere depositato un atto di opposizione a norma dell' del regolamento (UE) 2017/1001 da uno qualsiasi o da tutti i titolari o persone autorizzate. 2.   L'atto di opposizione contiene: a) il numero di fascicolo della domanda contro cui viene proposta l'opposizione e il nome del richiedente che ha presentato la domanda di marchio UE; b) una chiara identificazione del marchio o del diritto anteriori su cui si basa l'opposizione, in particolare: i) se l'opposizione si basa su un marchio anteriore ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/1001, il numero di fascicolo o il numero di registrazione del marchio anteriore, l'indicazione che precisi se il marchio anteriore sia registrato o se sia stata depositata una domanda di registrazione di tale marchio nonché l'indicazione degli Stati membri compreso, se del caso, il Benelux, nei quali o per i quali il marchio anteriore è protetto, oppure, se del caso, l'indicazione che si tratta di un marchio UE; ii) se l'opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui il marchio è notoriamente conosciuto nonché una rappresentazione del marchio; iii) se l'opposizione si basa sull'assenza di consenso del titolare di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, un'indicazione del territorio nel quale il marchio anteriore è protetto, la rappresentazione del marchio e, se del caso, un'indicazione che precisi se il marchio anteriore costituisca una domanda o una registrazione, nel qual caso è fornito il numero di deposito o di registrazione; iv) se l'opposizione si basa su un marchio o un altro segno anteriore ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, l'indicazione della sua specie o natura, una rappresentazione del marchio o del segno anteriori nonché un'indicazione che precisi se il diritto al marchio o al segno anteriori esista in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri; v) se l'opposizione si basa su una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriori ai sensi dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, l'indicazione della sua natura, una rappresentazione della denominazione di origine o indicazione geografica anteriori e un'indicazione che precisi se esse siano protette in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri; c) i motivi su cui si basa l'opposizione attraverso una dichiarazione da cui risulti che sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, 3, 4, 5 o 6, del regolamento (UE) 2017/1001, in relazione a ciascuno dei marchi o diritti anteriori invocati dall'opponente; d) nel caso di una domanda o di una registrazione di un marchio anteriore, la data di deposito e, ove disponibile, di registrazione nonché la data di priorità del marchio anteriore; e) nel caso di diritti anteriori a norma dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, la data di presentazione della domanda di registrazione o, se tale data non è disponibile, la data a decorrere dalla quale è concessa la protezione; f) nel caso di una domanda o di una registrazione di un marchio anteriore, una rappresentazione del marchio anteriore registrato o per il quale è stata depositata domanda; se il marchio anteriore è a colori, la rappresentazione è a colori; g) un'indicazione dei prodotti o servizi su cui si basa ciascuno dei motivi di opposizione; h) riguardo all'opponente: i) l'identificazione dell'opponente conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 (10); ii) se l'opponente ha designato un rappresentante o nel caso in cui la rappresentanza sia obbligatoria a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all', paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626; iii) se l'opposizione viene proposta da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa dell'Unione o nazionale, è autorizzata ad esercitare un diritto anteriore, una dichiarazione a tal fine e indicazioni relative all'autorizzazione o al diritto di proporre un'opposizione; i) un'indicazione dei prodotti o servizi contro cui viene proposta opposizione; in mancanza di tale indicazione, si riterrà che l'opposizione sia proposta contro tutti i prodotti o i servizi della domanda di marchio UE contro cui viene proposta opposizione. 3.   Se l'opposizione si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, il paragrafo 2 si applica a ciascuno di tali marchi, segni, denominazioni di origine o indicazioni geografiche. 4.   L'atto di opposizione può altresì contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui si basa l'opposizione nonché i documenti giustificativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:625:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo