Art. 4
Informazioni comunicate alle parti dei procedimenti di opposizione
In vigore dal 5 mar 2018
Informazioni comunicate alle parti dei procedimenti di opposizione
L'Ufficio invia all'altra parte l'atto di opposizione e qualunque documento presentato dall'opponente per informarla della presentazione di un'opposizione, nonché qualunque comunicazione indirizzata a una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.
Storico versioni
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