Art. 3

Uso delle lingue nei procedimenti di opposizione

In vigore dal 5 mar 2018
Uso delle lingue nei procedimenti di opposizione Prima della data in cui si considera iniziata la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione a norma dell', paragrafo 1, l'opponente o il richiedente possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua del procedimento di opposizione sia un'altra, a norma dell'articolo 146, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1001. Qualora l'atto di opposizione non sia stato depositato in tale lingua, il richiedente può chiedere che l'opponente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta deve pervenire all'Ufficio entro la data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata. L'Ufficio indica un termine entro il quale l'opponente deposita la traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua procedurale, determinata conformemente all'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/1001 («lingua procedurale»), rimane immutata.
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Uso delle lingue nei procedimenti di opposizione (Art. 3 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo