Art. 46

Presidium delle commissioni di ricorso

In vigore dal 5 mar 2018
Presidium delle commissioni di ricorso 1.   Il presidium delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni: a) si pronuncia sulla costituzione delle commissioni di ricorso; b) determina i criteri obiettivi per l'assegnazione delle cause di ricorso alle commissioni di ricorso e decide su eventuali conflitti in sede di assegnazione; c) su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, stabilisce il fabbisogno di spesa delle commissioni di ricorso al fine di predisporre le previsioni di spesa dell'Ufficio; d) fissa il proprio regolamento interno; e) stabilisce regole per il trattamento dell'astensione e della ricusazione dei membri a norma dell'articolo 169 del regolamento (UE) 2017/1001; f) stabilisce le istruzioni operative per la cancelleria; g) adotta ogni altro provvedimento ai fini dell'esercizio delle sue funzioni volte a stabilire le regole e a organizzare il lavoro delle commissioni di ricorso a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 166, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. 2.   Le deliberazioni del presidium sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri, tra cui il presidente del presidium stesso e metà dei presidenti delle commissioni di ricorso, il cui numero, ove necessario, è arrotondato per eccesso. Le decisioni del presidium sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. 3.   Le decisioni adottate dal presidium a norma dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, e del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
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Presidium delle commissioni di ricorso (Art. 46 Regolamento (UE) 2018/625) — Testo vigente | Portale Normativo