Art. 46
Presidium delle commissioni di ricorso
In vigore dal 5 mar 2018
Presidium delle commissioni di ricorso
1. Il presidium delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni:
a)
si pronuncia sulla costituzione delle commissioni di ricorso;
b)
determina i criteri obiettivi per l'assegnazione delle cause di ricorso alle commissioni di ricorso e decide su eventuali conflitti in sede di assegnazione;
c)
su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, stabilisce il fabbisogno di spesa delle commissioni di ricorso al fine di predisporre le previsioni di spesa dell'Ufficio;
d)
fissa il proprio regolamento interno;
e)
stabilisce regole per il trattamento dell'astensione e della ricusazione dei membri a norma dell'articolo 169 del regolamento (UE) 2017/1001;
f)
stabilisce le istruzioni operative per la cancelleria;
g)
adotta ogni altro provvedimento ai fini dell'esercizio delle sue funzioni volte a stabilire le regole e a organizzare il lavoro delle commissioni di ricorso a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 166, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.
2. Le deliberazioni del presidium sono valide solo se sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri, tra cui il presidente del presidium stesso e metà dei presidenti delle commissioni di ricorso, il cui numero, ove necessario, è arrotondato per eccesso. Le decisioni del presidium sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
3. Le decisioni adottate dal presidium a norma dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, e del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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